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Procedura competitiva con negoziazione
1. Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni di cui allallegato XIV, parte I, lettere ((B o C)), fornendo le informazioni richieste dallamministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.2. Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici individuano loggetto dellappalto fornendo una descrizione delle loro esigenze, illustrando le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare, specificando i criteri per laggiudicazione dellappalto e indicano altresì quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare.
3. Le informazioni fornite devono essere sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e lambito dellappalto e decidere se partecipare alla procedura.
4. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di preinformazione, dalla data dinvio dellinvito a confermare interesse. ((I termini di cui al presente comma sono ridotti nei casi previsti dallarticolo 61, commi 4, 5 e 6.))
5. Il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di trenta giorni dalla data di trasmissione dellinvito. I termini ((di cui al presente comma)) sono ridotti nei casi previsti dallarticolo 61, commi 4, 5 e 6.
6. Solo gli operatori economici invitati dallamministrazione aggiudicatrice, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite, possono presentare unofferta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, ai sensi dellarticolo 91.
7. Salvo quanto previsto dal comma 8, le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli operatori economici le loro offerte iniziali e tutte le successive da essi presentate, tranne le offerte finali di cui al comma 12, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazione.
8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione se previsto nel bando di gara o nellinvito a confermare interesse.
9. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, non forniscono informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Esse informano per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse ai sensi del comma 11, delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali modifiche le amministrazioni aggiudicatrici concedono agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.
10. Le amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti di quanto disposto dallarticolo 53, non possono rivelare agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate dal candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni senza laccordo di questi ultimi. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale, ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.
11. Le procedure competitive con negoziazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nellinvito a confermare interesse o in altro documento di gara. Nel bando di gara, nellinvito a confermare interesse o in altro documento di gara, lamministrazione aggiudicatrice indica se si avvale di tale facoltà.
12. Quando le amministrazioni aggiudicatrici intendono concludere le negoziazioni, esse informano gli altri offerenti e stabiliscono un termine entro il quale possono essere presentate offerte nuove o modificate. Esse verificano che le offerte finali siano conformi ai requisiti minimi prescritti e allarticolo 94, valutano le offerte finali in base ai criteri di aggiudicazione e aggiudicano lappalto ai sensi degli articoli 95, 96 e 97.
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